Statuto

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Costituzione e scopi

  1. È costituito il Movimento Politico “SICILIANI LIBERI” in prosecuzione dell’attività dell’Associazione Movimento Siciliani Liberi, legalmente costituito in data 30 dicembre 2015 con scrittura privata registrata il 14.01.2016 presso l’Agenzia di Palermo – Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo al n. 154 serie 3, con sede legale in Palermo, in sigla SL.
  2. Esso si ispira al principio di diritto naturale dell’autodeterminazione dei popoli, universalmente riconosciuto, per assicurare gli interessi politici, culturali, sociali e il benessere economico del popolo siciliano. Scopo primario del Movimento è il conseguimento della sovranità politica della Sicilia, nel contesto geopolitico internazionale delle nazioni e dei Popoli dell’area euromediterranea, da realizzare con mezzi ispirati ad un indipendentismo democratico e pacifico.

Art. 2 – Attività

  1. L’oggetto sociale consiste nella realizzazione di ogni attività politica, culturale, educativa e sociale al fine di assecondare e sostenere la storica aspirazione del popolo siciliano all’autogoverno e sarà realizzato con l’ausilio e con il consenso di tutti i Siciliani che vorranno liberamente aderire a detto progetto politico per la difesa dei diritti dei siciliani.
  2. Il Movimento è contrario ad ogni forma di nazionalismo basato su concetti di razza, origine etnica, confessione o simile discrimine.

Art. 3 – Simbolo

  1. Il simbolo di “Siciliani Liberi” è costituito dalla scritta posta in alto “Siciliani” con la “S” maiuscola e “Liberi” con la “L” maiuscola, che insieme compongono il nome identificativo del logo “Siciliani Liberi”, leggermente arcuato in modo convesso verso l’alto.

Il colore utilizzato per i caratteri del logo, con contorno esterno bianco ed ombreggiatura, è l’azzurro. Il carattere tipografico utilizzato è il Candara.

Al di sotto della suddetta scritta si colloca un’immagine stilizzata raffigurante geograficamente l’Isola di Sicilia: tre linee di colore azzurro delimitano il perimetro dell’immagine stessa che nei tre angoli esterni mantengono uno spazio di interruzione.

Detta immagine è sormontata da destra a sinistra ad altezza centrale da una fascia orizzontale ondeggiante e sfumante alle estremità costituita dall’alternarsi, dall’alto verso il basso, di cinque bande rosse e gialle di eguale spessore: rossa la prima, gialla la seconda, rossa la terza, gialla la quarta, rossa la quinta, sempre dall’alto verso il basso.

Le estremità della fascia superano il contorno della Sicilia stilizzata. 

La fascia è situata in mezzo a due aquile ad ali spiegate di color oro con riflesso luminoso, poste l’una al di sopra, l’altra al di sotto della fascia in posizione centrale. Le due aquile sono identiche e intersecano i contorni superiore ed inferiore, rispettivamente, della Sicilia stilizzata.

 

  1. L’uso di detto simbolo viene concesso per le finalità del Movimento al Segretario politico protempore, dai detentori del diritto, rispettivamente Massimo Costa e Maria Antonietta Pititto, di cui all’atto di registrazione n° 302015000083840 ed è soggetto a revoca da parte degli stessi nei casi previsti dal successivo art. 26 comma 6.
  2. Tale simbolo, sarà usato come contrassegno per tutti i tipi di elezione e competizioni elettorali con le modifiche e/o aggiunte che si riterranno necessarie allo scopo, tra le quali anche l’aggiunta di possibili varianti.

Titolo II – Adesione al Movimento

Art. 4 – Modalità di adesione

  1. L’adesione al Movimento è libera e volontaria. Sono iscritti al Movimento coloro i quali, essendo interessati alle finalità istituzionali, allo spirito e agli ideali a cui si ispira, ne sottoscrivono lo Statuto, impegnandosi a rispettarlo e ad osservare tutte le norme e i regolamenti interni.
  2. Possono iscriversi coloro i quali hanno compiuto sedici anni e sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
  3. L’iscrizione è valida per l’anno solare in corso. Il rinnovo dell’iscrizione va perfezionato attraverso il pagamento della quota nel periodo intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 marzo dell’anno di competenza. Gli iscritti che rinnovano la iscrizione oltre il termine del 31 marzo, sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo interno al Movimento per l’anno solare in corso.
  4. Le quote di iscrizione e di adesione quale sostenitore vengono determinate annualmente dal competente organo.
  5. Non possono essere iscritti coloro i quali fanno parte di altri movimenti o partiti politici, o enti di qualsiasi natura a carattere segreto o le cui finalità sono contrarie a norme imperative o all’ordine pubblico.
  6. La domanda di iscrizione è presentata dall’aspirante aderente nelle forme e modalità stabilite con regolamento attuativo dal Movimento.
  7. Sono previste tre distinte categorie di aderenti: gli iscritti, i sostenitori, gli iscritti onorari.
  8. Gli iscritti sono coloro che intendono partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento, secondo i principi e i valori contenuti nel presente statuto, in tutte le sue forme di rappresentazione interna ed esterna.
  9. Si definiscono sostenitori coloro i quali, pur non essendo iscritti al Movimento, si riconoscono nella proposta e nel programma politico dello stesso. Possono essere residenti fuori dalla Sicilia. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.
  10. Il titolo di iscritto onorario è attribuito dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente, a personalità che si sono distinte per adesione ideale al progetto politico di Siciliani Liberi e meriti speciali verso la Sicilia o il Movimento. Per essere effettivo il titolo deve essere accettato dal destinatario. Per quanto riguarda i diritti e i doveri gli iscritti onorari sono assimilati agli iscritti ordinari. Il titolo di Iscritto onorario può essere revocato esclusivamente dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente.
  11. Per le suddette categorie vengono istituiti tre distinti registri contenenti rispettivamente l’elenco ufficiale degli iscritti e quello dei sostenitori.

Art. 5 – Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti nell’apposito registro hanno diritto di:

  1. concorrere alla formazione della proposta politica del Movimento e alla sua attuazione mediante l’elezione diretta del segretario e degli organi elettivi previsti dal presente Statuto;
  2. essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del Movimento, attraverso i canali di comunicazione ufficiali de Movimento;
  3. avere attraverso la partecipazione ai Circoli del Movimento una sede permanente di confronto e di elaborazione politica;
  4. proporre la propria candidatura alle cariche elettive previste dal presente Statuto se sono iscritti da almeno un anno e non sono stati sottoposti ad alcuna delle sanzioni di cui all’art.8;
  5. partecipare alle consultazioni interne a loro riservate quali referendum, consultazioni e forum telematici;
  6. proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali, secondo le norme previste dal presente Statuto e le disposizioni approvate dagli organi direttivi del Movimento;
  7. ricorrere all’organismo di garanzia qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

Gli iscritti nell’apposito registro hanno il dovere di:

  1. contribuire al finanziamento del Movimento attraverso il versamento regolare della quota annuale di iscrizione; in caso di mancato rinnovo, l’iscritto perde le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti e qualora intenda successivamente riprendere a partecipare alla vita del Movimento dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione sottoposta all’iter di approvazione previsto.
  2. partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento;
  3. contribuire a diffondere la proposta politica del Movimento favorendo la partecipazione e l’adesione di nuovi iscritti;
  4. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, coerentemente con la dichiarazione sottoscritta al momento dell’iscrizione;
  5. indicare all’atto dell’iscrizione, il Circolo al quale intende aderire, motivando la scelta, se diversa da quella assegnata in base alla collocazione territoriale dell’iscritto.

Art. 6 – Diritti e doveri dei sostenitori

I sostenitori iscritti nell’apposito registro hanno diritto di:

  1. essere informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita del Movimento, attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento;
  2. avere attraverso la partecipazione ai Circoli del Movimento una sede permanente di confronto e di elaborazione politica;
  3. partecipare alle consultazioni interne a loro aperte quali referendum, consultazioni e forum telematici;
  4. proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali, secondo le norme previste dal presente Statuto e le disposizioni approvate dagli organi direttivi del Movimento.

I sostenitori iscritti nell’apposito registro hanno il dovere di:

  1. contribuire al finanziamento del Movimento attraverso il versamento regolare della quota annuale di adesione; in caso di mancato rinnovo, il sostenitore perde le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti e qualora intenda successivamente riprendere a partecipare alla vita del Movimento dovrà presentare una nuova domanda di adesione sottoposta all’iter di approvazione previsto.
  2. rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste, coerentemente con la dichiarazione sottoscritta al momento dell’adesione.

Art. 7 – Sanzioni

  1. Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dirigenti, ivi comprese le norme derivanti da regolamenti approvate ai sensi del presente Statuto. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del Movimento, saranno applicate agli iscritti, in funzione della gravità del comportamento o della sua reiterazione le seguenti sanzioni:
  1. Richiamo Verbale;
  2. Censura scritta;
  3. Sospensione;
  4. Decadenza;
  5. Espulsione dal Movimento.
  1. Dette sanzioni sono comminate dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Presidente e/o del Segretario.
  2. La qualità di iscritto si perde, inoltre, in caso di recesso volontario e per morosità ovvero per mancato rinnovo della quota associativa. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo di rimborso di quanto versato nelle casse del Movimento.

Titolo III – Organi dirigenti del Movimento

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi del Movimento “Siciliani Liberi”:

  1. Il Congresso nazionale
  2. L’Assemblea nazionale e il suo Presidente;
  3. La Direzione nazionale;
  4. Il Segretario politico/Segreteria
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Collegio dei Revisori;
  7. Il Collegio dei Probiviri;

8.La Commissione di Garanzia.

Art. 9 – Il Congresso nazionale

  1. Il Congresso nazionale, è convocato dal Presidente dell’Assemblea nazionale in via ordinaria ogni tre anni o, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta per fondati motivi almeno un terzo degli iscritti al 31 dicembre del precedente anno solare. Esso è valido previa comunicazione sul sito web istituzionale del Movimento almeno un mese prima dell’inizio dei lavori congressuali. Nell’atto di convocazione vengono indicati i nomi del Presidente, del Segretario organizzativo del Congresso e dei componenti la Commissione di Garanzia.
  2. Possono partecipare con diritto di voto i delegati eletti nei congressi di distretto secondo le modalità previste dal relativo regolamento. Possono essere eletti delegati gli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l’anno solare corrente.
  3. Il numero totale dei delegati da eleggere viene determinato secondo i valori di riferimento riportati nella tabella seguente, in funzione del numero degli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l’anno solare corrente. Detta tabella può essere rimodulata con regolamento della Direzione nazionale.

Fino a 1000 iscritti 400 delegati.

Da 1001 a 5000 iscritti 600 delegati.

Da 5001 a 10000 iscritti 800 delegati.

Oltre 10000 iscritti 1000 delegati.

  1. Qualora il numero di iscritti risulti uguale o inferiore a 400, tutti gli iscritti da almeno un anno alla data di celebrazione del congresso ed in regola con il pagamento della quota anche per l’anno solare corrente, assumono il titolo di delegato e viene meno la necessità di procedere alla loro elezione.
  2. Il Congresso elegge il Segretario mediante scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In presenza di un solo candidato è possibile, su proposta del Presidente del Congresso, procedere alla sua proclamazione per acclamazione.
  3. A ciascun candidato alla carica di Segretario è associata una lista di candidati all’Assemblea nazionale. I seggi all’Assemblea nazionale verranno ripartiti tra le liste in modo proporzionale al numero di voti ricevuti da ciascuna lista, secondo l’ordine di inserimento nella lista. Al candidato eletto Segretario è comunque garantita la maggioranza assoluta dei seggi dell’Assemblea nazionale mediante un premio di maggioranza pari almeno al 55%.
  4. Analogamente a ciascun candidato alla carica di Segretario è associata anche una lista di candidati all’Esecutivo dell’organizzazione giovanile. Per l’assegnazione dei seggi si seguono le stesse regole previste nel precedente comma.
  5. Le modalità di svolgimento del congresso sono stabilite da apposito regolamento elaborato dalla Direzione nazionale. Devono comunque essere previste garanzie di pari opportunità tra i generi e di rappresentanza delle minoranze. Per le elezioni degli organi previsti dal presente Statuto non è ammesso voto per delega.

Art. 10 – L’Assemblea nazionale

  1. L’Assemblea nazionale è eletta dal Congresso nazionale. L’Assemblea nazionale e la Direzione nazionale hanno competenza in materia di indirizzo della politica del Movimento, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.
  2. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del Movimento attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee.
  3. Il Regolamento dell’Assemblea nazionale, predisposto dal Presidente e dalla Direzione nazionale, è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
  5. L’Assemblea nazionale è composta da un quinto del numero di delegati al Congresso che la elegge. Ne fanno parte di diritto i Segretari distrettuali e un numero di iscritti eletti a cariche pubbliche non superiore ad un quarto del componenti l’Assemblea, con priorità assegnata in base alla popolazione di riferimento dell’istituzione in cui sono stati eletti e al numero di voti da essi riportati.
  6. L’Assemblea nazionale nella sua prima riunione – presieduta dal membro più anziano – elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati.
  7. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente e procedere a nuova elezione ai sensi dell’art. 12 bis.
  8. Sempre nella prima riunione l’Assemblea nazionale elegge a scrutinio segreto la Direzione nazionale, secondo le modalità previste dal suo regolamento.

Art. 11 – Direzione nazionale

  1. La Direzione nazionale concorre con l’Assemblea nazionale alla definizione degli indirizzi della politica del Movimento e ne verifica l’attuazione. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
  2. La Direzione nazionale è composta da un numero di membri pari ad un quinto dei componenti dell’Assemblea nazionale che la elegge.
  3. Sono membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale; il Vicesegretario; il Tesoriere; il massimo dirigente del Movimento Giovanile, del Movimento Femminile e del Movimento Anziani, se costituiti e attivi. Sono inoltre membri di diritto un numero di presidenti di gruppi parlamentari o gruppi consiliari non superiore ad un quarto del totale, con priorità assegnata in base alla popolazione di riferimento dell’istituzione in cui sono stati eletti
  4. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.
  5. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 12 – Segretario e Segreteria nazionale

  1. Il Segretario nazionale rappresenta il Movimento, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il Segretario ha la rappresentanza legale del Movimento a tutti gli effetti di legge, nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Movimento; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali a firma dello stesso e/o del tesoriere. Può conferire deleghe, generali o speciali, dei propri poteri. Al Segretario è affidato il coordinamento delle attività dei distretti al fine di armonizzarle con le attività di ambito nazionale.
  2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa.
  3. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario.
  4. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, o se viene sfiduciato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza il Presidente avvia le procedure per la convocazione del Congresso che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalle dimissione o dal voto di sfiducia.
  5. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
  6. Il Segretario nazionale è titolare della concessione all’uso del simbolo del Movimento, di cui al comma 2 dell’art. 3 del presente Statuto, e ne gestisce l’utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
  7. Il Segretario nazionale può designare uno o due Vicesegretari di cui uno Vicario e delegare loro alcune funzioni.
  8. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. Essa è composta da non più di sette membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
  9. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
  10. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere comunicate alla Direzione nazionale.

Art. 12-bis – Cessazioni precedenti al Congresso

  1. Il Presidente per delega o l’Assemblea nazionale per elezione, possono nominare, all’inizio del mandato congressuale, un Vicepresidente che subentra al Presidente in carica in caso di dimissioni o di cessazione per qualunque causa dello stesso. Qualora non sia presente alcun Vicepresidente, la Direzione delibera a maggioranza dei suoi componenti una o più candidature tratte dai componenti dell’Assemblea nazionale e le sottopone alla stessa per l’elezione. Il Presidente così eletto o il Vicepresidente subentrato alla carica di Presidente restano in carica fino al successivo Congresso.
  2. In caso di cessazione, per dimissioni o per qualunque ragione di uno o più componenti dell’Assemblea nazionale, questa viene reintegrata nel suo numero da una delibera dell’Assemblea nazionale in cui viene o vengono nominato/i per cooptazione il o i componenti della stessa allo scopo. I nuovi componenti decadono insieme agli altri componenti alle scadenze congressuali.
  3. Parimenti sono nominati dall’Assemblea nazionale, con scadenza al successivo Congresso, le altre figure istituzionali cessate prima della scadenza del mandato, quali i probiviri, i revisori o il tesoriere.
  4. Qualora uno o più componenti della Direzione vengano a cessare per dimissioni o per qualunque altra ragione, la Direzione, a maggioranza dei restanti componenti, propongono un pari numero di candidature all’Assemblea nazionale per il reintegro del numero dei suoi componenti. I componenti della Direzione così eletti decadono insieme ai restanti componenti alla scadenza del mandato congressuale.
  5. Le votazioni di cui al presente articolo, in caso di presenza di numero pari tra i votanti, sono valide o con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, o, in presenza di figure apicali, con il voto favorevole delle stesse figure, ovvero il Presidente per la Direzione e l’Assemblea nazionale, anche in caso di parità.
  6. Qualora le dimissioni o cessazioni raggiungano la metà del numero dei componenti, l’organo collegiale decade e si convoca il Congresso, nelle cui more le funzioni dell’organo collegiale sono avocate al Segretario politico.

Titolo IV – Articolazioni del Movimento

Art. 13 – Distretti

  1. La Sicilia è idealmente divisa in distretti che rappresentano l’articolazione territoriale di secondo livello del Movimento.
  2. La Direzione nazionale, in funzione del numero e della distribuzione territoriale degli iscritti, al fine di consentire un più funzionale organizzazione della vita associativa del Movimento, ne definisce il numero e il loro ambito territoriale.
  3. Sono organi del Distretto: l’assemblea distrettuale, la Direzione distrettuale, il Segretario distrettuale, il Tesoriere nominato dal Segretario.
  4. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalità di elezione sono stabilite dalla Direzione nazionale in termini analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.
  5. I Distretti sono a loro volta articolati su base territoriale in Circoli.
  6. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Distretto il Segretario nazionale ha facoltà di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.

Art. 14 – Circoli

  1. La partecipazione degli iscritti alla vita del Movimento è affidata ai Circoli Essi rappresentano l’articolazione territoriale di base del Movimento, il luogo della percezione della realtà, del confronto con i problemi reali, della discussione tra gli iscritti, e quindi il luogo dove inizia l’elaborazione politica. Il Circolo è anche il terminale politico e organizzativo del Movimento, la emittente più diretta della comunicazione verso la comunità di riferimento, la sede del coinvolgimento attivo nella comunità e della comunità.
  2. Il Circolo fa capo al Distretto competente per territorio e da esso dipende per le proprie attività amministrative e contabili.
  3. Ciascun iscritto, al momento della sua adesione, è inserito nel circolo di riferimento della comunità a cui appartiene. L’iscritto può comunque richiedere, anche successivamente, l’inserimento in altro Circolo. Su tale richiesta decide la Direzione nazionale.
  4. Gli iscritti non residenti in Sicilia sono inseriti in un unico Circolo dei Siciliani all’estero, sotto la giurisdizione del distretto di Palermo.
  5. L’istituzione di un nuovo Circolo è proposta dal Segretario del Distretto competente per territorio, che a tal fine presenta alla Direzione nazionale una richiesta motivata. La Direzione nazionale decide su tale richiesta nella prima Riunione successiva ai 15 giorni dalla data di presentazione. In caso di approvazione della richiesta la Direzione nazionale stabilisce l’ambito territoriale di competenza del nuovo Circolo e dei Circoli che insistevano sul medesimo territorio.
  6. Sono organi del Circolo l’Assemblea degli iscritti, il Segretario e il Tesoriere nominato dal Segretario.
  7. Il funzionamento degli organi dirigenti, la loro composizione e le modalità di elezione sono stabilite dalla Direzione nazionale in termini analoghi ai corrispondenti organi di livello nazionale.
  8. In caso di gravi inadempienze degli organi dirigenti del Circolo Distretto il Segretario distrettuale ha facoltà di commissariare, con atto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, detti organi.

Art. 15 – Organizzazione giovanile

  1. Siciliani Liberi, consapevole del prezioso contributo delle giovani generazioni alla vita politica, promuove la partecipazione delle stesse alle attività del Movimento, favorisce la formazione ideale e politica dei suoi giovani iscritti e sostenitori e, per tali ragioni, può riconoscere con regolamento di funzionamento l’esistenza di un’organizzazione interna al Movimento secondo quanto previsto al successivo art. 27.

Titolo V – Gestione economica del Movimento

Art. 16 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere è l’amministratore delle attività economico-finanziarie del Movimento. Esso viene eletto dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale.
  2. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento nel rispetto del principio di economicità della gestione, avendo cura di assicurare l’equilibrio della gestione finanziaria.
  3. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo e bilancio consolidato di esercizio – stato patrimoniale, conto economico e nota esplicativa conformemente alle disposizioni dettate dal codice civile in materia di partiti politici. Provvede altresì alla stesura del bilancio preventivo.
  4. Il bilancio consolidato di esercizio è composto dai singoli bilanci consuntivi presentati entro e non oltre il primo marzo dai tesorieri di distretto e dai tesorieri delle organizzazioni collegate.
  5. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale con la maggioranza assoluta dei voti entro il 31 marzo, mentre il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
  6. Per l’espletamento di tale incarico può farsi coadiuvare da un numero di iscritti non inferiori a tre unità, scelti tra i rappresentanti dei circoli, che andranno a formare il comitato di tesoreria, presieduto dallo stesso Tesoriere. Detto comitato può avvalersi di consulenti ed esperti esterni.

Art. 17 – Patrimoni e finanze del Movimento

  1. Il Movimento non ha fini di lucro.
  2. Gli iscritti hanno l’obbligo di contribuire al sostentamento del Movimento attraverso il pagamento di una quota di iscrizione annuale, la cui misura è stabilita di anno in anno dagli organi competenti secondo il modello organizzativo.
  3. Il patrimonio è costituito altresì dalle elargizioni volontarie degli associati e/o di terzi privati siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisposte sotto qualsiasi forma e con modalità diverse. Possono essere accettate donazioni e legati di beni mobili e immobili, proventi di natura patrimoniali e contribuzioni pubbliche, con particolare riguardo al gettito derivante dalle scelte dei contribuenti in seno alla dichiarazione dei redditi e alle norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali.
  4. Tutti gli introiti del Movimento sono devoluti esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 18 – Autonomia patrimoniale e gestionale

  1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale.
  2. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
  3. Sono destinati alle articolazioni territoriali, nella misura stabilita annualmente dalla Direzione nazionale, i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali di pertinenza, i proventi del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale.
  4. La ripartizione di eventuali fonti di finanziamento pubblico derivate da disposizioni di legge sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 19 – Regolamento per la contabilità

  1. La Direzione nazionale approva il regolamento per la contabilità della struttura nazionale e delle articolazioni territoriali.

Titolo VI – Consultazioni elettorali, candidature, eletti

Art. 20 – Partecipazione alle consultazioni elettorali

  1. Il Movimento può partecipare a tutte le competizioni elettorali ritenute politicamente opportune. Ogni competenza sulle consultazioni amministrative, regionali, statali, europee, sia sul profilo delle decisioni politiche, sia su quello delle candidature ed ogni altro aspetto organizzativo, spetta unicamente alla Direzione nazionale, sentito il parere del Segretario nazionale e, nel caso di elezioni amministrative, dei Segretari dei Distretti interessati.
  2. Per ogni tornata elettorale il Segretario nazionale nomina il responsabile della campagna elettorale, che potrà avvalersi di un comitato elettorale nazionale e di comitati elettorali distrettuali.
  3. Il Movimento si candida alle elezioni amministrative di preferenza con simbolo e candidato sindaco proprio. Quando non ci sono le condizioni per tale presenza è possibile anche la presentazione di una lista civica chiaramente riconducibile al Movimento, con il nostro simbolo nelle sue parti essenziali, o chiaramente richiamato, secondo quanto stabilito all’art. 3 dello Statuto.
  4. In casi eccezionali è consentita la presentazione di candidati indipendenti di “Siciliani Liberi” all’interno di altre liste, purché queste siano esclusivamente liste civiche non riconducibili in alcun modo a partiti italiani.
  5. In ogni caso il logo da depositare alle elezioni amministrative deve essere concordato con la Direzione nazionale.
  6. La lista può presentare sindaco comune o allearsi in coalizioni strettamente civiche, nelle quali non sono riconoscibili forze politiche o personale politico dei partiti italiani. Ogni decisione eccezionalmente diversa sarà di competenza della Direzione nazionale.
  7. Se lo richiedono ragioni di opportunità politica il candidato sindaco può anche non essere iscritto a Siciliani Liberi. Per le stesse ragioni è possibile che iscritti a Siciliani Liberi siano individualmente candidati in liste civiche apparentate.
  8. È esclusa invece qualunque possibilità di concorrenza politica a una lista o a un candidato di Siciliani Liberi da parte di qualunque iscritto al Movimento.
  9. È esclusa parimenti ogni candidatura o partecipazione elettorale da parte di iscritti al Movimento, anche in comuni nei quali il Movimento non è presente, se non previa deliberazione da parte degli organi competenti del Movimento stesso.
  10. Il programma amministrativo è di competenza dell’assemblea degli iscritti residenti nel Comune interessato, previo parere favorevole del candidato sindaco, ove espressione del nostro Movimento, restando sempre ogni diritto di integrazione, rettifica e veto da parte degli organismi centrali del Movimento.

Art. 21 – Modalità di selezione dei candidati

  1. Tutti i candidati di Siciliani Liberi a cariche elettive sono selezionati tra gli iscritti al Movimento. È possibile la presenza di candidati indipendenti che comunque si riconoscono nei valori espressione del Movimento. Il numero di candidati indipendenti non deve essere superiore a un terzo delle candidature espresse.
  2. Per le cariche di Sindaco e di Presidente della regione gli aspiranti alla candidatura devono presentare richiesta alla Direzione distrettuale di riferimento per i sindaci e alla Direzione nazionale per il presidente della regione, corredata dalla firme di un numero di elettori iscritti pari ad un decimo degli aventi diritto.
  3. In presenza di più richieste di candidatura si procederà alla votazione tra tutti gli elettori iscritti al Movimento, secondo le modalità previste dal regolamento.
  4. I candidati ad ogni tipo di consultazione devono presentare un breve curriculum, professionale e politico e un certificato di casellario giudiziario da sottoporre agli organi competenti prima della loro accettazione. A questa regola devono attenersi anche i candidati indipendenti.
  5. L’approvazione della lista dei candidati, fatto salvo il diritto di veto da parte degli organi centrali del Movimento, spetta nelle elezioni amministrative all’assemblea degli iscritti e, dove espressione del nostro Movimento, al parere del candidato Sindaco. I criteri di accettazione o di diniego devono essere quelli statutari di competenza, onorabilità e affidabilità politica.
  6. Il diritto di elettorato attivo spetta, nelle consultazioni amministrative, agli iscritti residenti nel Comune di appartenenza.
  7. Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti al Movimento e, fra i candidati indipendenti, a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Movimento.

Art. 22 – Doveri degli eletti

  1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Movimento per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
  2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando alla tesoreria una quota pari ad un decimo dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Movimento, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento previsto all’art. 28 del presente Statuto.
  3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Movimento.
  4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
  5. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
  6. I gruppi di Siciliani Liberi nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

Titolo VII – Garanzie

Art. 23 – Principi generali e regole di partecipazione interna alla vita del Movimento

  1. Il Movimento politico Siciliani Liberi è una libera associazione, laica e aconfessionale, attraverso la quale i cittadini e le cittadine iscritti concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
  2. Siciliani Liberi è un Movimento fondato sui principi di piena libertà e rispetto della dignità della persona, di libera espressione di sé e del proprio pensiero. Riconosce e rispetta il pluralismo culturale e la diversità di posizioni politiche al suo interno ed esterno come parte essenziale della propria vita civile e democratica; riconosce e tutela la pari dignità sociale dei suoi iscritti come valore formale e sostanziale senza distinzione di sesso, di origine etnica, di lingua, di religione, di opinione, di condizioni personali e sociali.
  3. Siciliani Liberi promuove e favorisce la massima partecipazione degli iscritti alle decisioni d’indirizzo politico del Movimento, alle cariche elettive interne e pubbliche in condizioni di eguaglianza e secondo il principio delle pari opportunità.

Art. 24 – Rappresentanza delle minoranze e parità dei sessi

  1. Nell’avanzare proposte e soluzioni per il governo e la gestione della “res pubblica”, il Movimento Siciliani Liberi propone programmi politici nel pieno rispetto del pluralismo interno che si esprime direttamente attraverso le modalità di elezione diretta di tutti gli organi previsti dal presente Statuto. Al fine di assicurare, ad ogni livello territoriale e di governance interna, una corretta rappresentanza delle minoranze, il Movimento adotta sistemi di elezione improntati al principio proporzionale.
  2. Il Movimento Siciliani Liberi si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano la pari opportunità dei sessi nella partecipazione politica attiva: per il raggiungimento di detto scopo favorisce, al proprio interno ed a tutti i livelli rappresentativi ed esecutivi previsti (quali assemblee e direzioni), la presenza di genere nelle liste, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche interne ed istituzionali.

Art. 25 – Sistema informativo: comunicazione interna ed esterna. Formazione politica

  1. Al fine di favorire la partecipazione interna alla vita democratica e la conoscibilità esterna della propria azione politica, il Movimento si avvale di un Sistema di comunicazione basato sulle tecnologie ed i canali telematici offerti dalla rete internet. Il Movimento, attraverso un proprio portale web, favorisce per questa via il trasferimento di informazioni e la partecipazione costante al dibattito interno da parte dei propri iscritti, nonché la possibilità di fare proposte e di concorrere, anche mediante sistemi di consultazione online, alle attività poste in essere dagli organismi dirigenti del Movimento e dai suoi rappresentanti eletti a vario livello.
  2. L’organizzazione ed il coordinamento della comunicazione esterna sono affidati al Segretario nazionale, che a tal fine può procedere all’istituzione di gruppi di lavoro ed annesse nomine, dandone tempestiva notizia alla Direzione nazionale.
  3. Siciliani Liberi, al fine di promuovere la crescita umana, culturale e professionale dei propri iscritti, dirigenti ed eletti alle cariche istituzionali, organizza e incentiva la realizzazione di attività di studio e formazione ad ogni livello, secondo modalità e sistemi utili a favorire la crescita del Movimento.
  4. Siciliani Liberi garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali dei propri aderenti, acquisendone il consenso ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 per il trattamento dei dati e del Regolamento UE 2016/679, affinché i propri dati personali siano trattati dall’associazione Siciliani Liberi, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale, in qualità di Titolare del trattamento. Questi potrà avvalersi di volta in volta delle articolazioni competenti per territorio in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati verranno trattati per il perseguimento delle legittime finalità statutarie, nonché per quelle ad esse connesse, collegate e strumentali. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. I dati non verranno pubblicati né diffusi a terzi, salva l’eventuale acquisizione del consenso esplicito dell’interessato e sempre fatti salvi eventuali obblighi di legge. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 19 (notifica in caso di cancellazione), 20 (portabilità dei dati), 22 (processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche) del Regolamento, nonché il diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento sinora effettuato.

Art. 26 – Limitazioni all’uso del simbolo di Siciliani Liberi

  1. L’uso del simbolo di Siciliani Liberi viene concesso per le finalità del Movimento al Segretario politico pro-tempore, dai detentori del diritto di cui all’atto di registrazione n° 302015000083840 ed è soggetto a revoca da parte degli stessi nei casi previsti dai successivi commi.
  2. I candidati ufficiali nelle varie consultazioni elettorali possono utilizzare il simbolo del Movimento con la correttezza e le modalità d’uso sancite dal Codice Etico dei candidati approvato dalla Direzione del Movimento;
  3. I singoli iscritti possono utilizzare il simbolo previa autorizzazione della competente struttura locale del Movimento, rilasciata su loro motivata richiesta;
  4. Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di iscritti al di fuori dei suddetti sono suscettibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi;
  5. Eventuali casi di utilizzo del simbolo da parte di persone o di gruppi non aderenti al Movimento sono suscettibili di denuncia alla magistratura da parte del rappresentante legale del Movimento.
  6. L’autorizzazione all’uso può essere revocata dai detentori del diritto qualora vengano violate le disposizioni di cui sopra. In caso di mancato esercizio, poi, da parte del Segretario politico che lo detiene del suddetto dovere di vigilanza nei termini anzidetti e sul corretto utilizzo del simbolo, i detentori del diritto possono in qualsiasi momento revocarne la titolarità mediante comunicazione ufficiale inibendone qualsiasi forma di utilizzo da parte del Movimento.

Art. 27 –Movimenti – Fondazioni Associazioni

  1. Formazioni associative, Movimento Giovanile – Movimento Femminile – Movimento Anziani: le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Movimento operano sulla base dei rispettivi regolamenti di funzionamento, approvati dalla Direzione nazionale del Movimento.
  2. Fondazioni: al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Movimento e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si possono costituire enti non profit e/o fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. La Direzione nazionale emana le direttive per la loro costituzione, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.

Art. 28 – Garanzie statutarie

Sezione A – Organo di disciplina interna e sanzioni disciplinari

  1. Le misure disciplinari sono comminate dalla Direzione nazionale in funzione di organo disciplinare.
  2. La Direzione nazionale, per atti, comportamenti e compimento di azioni contro lo Statuto e o nei confronti di uno o più iscritti, atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, può quindi disporre, in caso di urgente necessità, la sospensione dell’iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire l’iscritto al Collegio dei probiviri.
  3. Contro la decisione disciplinare della Direzione l’interessato può ricorrere alla Commissione di Garanzia.
  4. La Direzione nazionale, può dichiarare la cessazione dell’appartenenza al Movimento degli iscritti che si presentino come candidati alle consultazioni elettorali in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
  5. Contro la dichiarazione della Direzione l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri.
  6. Le misure disciplinari sono:
  7. a) il richiamo: è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni;
  8. b) la sospensione: è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al Movimento comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi; la sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri comporta la decadenza dalle cariche di Movimento.
  9. c) l’espulsione: l’Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Movimento. L’espulsione è comunicata al Circolo di appartenenza e/o al Distretto provinciale.
  10. L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.

Sezione B – il Collegio dei Probiviri

  1. Oltre la Direzione nazionale cui spetta l’esercizio della potestà disciplinare, è organo disciplinare del Movimento il Collegio dei probiviri che è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
  2. Il Collegio dei Probiviri su segnalazione della Direzione nazionale e/o della Segreteria politica, vigilano sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti, nonché sull’esistenza di situazioni personali di iscritti o componente degli organi statutari eticamente non conformi ai principi ed interessi del Movimento che evidenzino o possano determinare un conflitto di interessi con lo scopo sociale e l’attività oppure lederne l’immagine o condizionarne l’operato.
  3. I componenti del Collegio dei probiviri sono eletti dall’Assemblea Nazionale. Le liste per il Collegio, da presentarsi in sede di Congresso e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio.
  4. Il Presidente del collegio è eletto al proprio interno a maggioranza semplice.
  5. La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico elettivo esecutivo di Movimento a livello provinciale o nazionale.
  6. L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico di proboviro.
  7. In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.

Sezione B/bis – la Commissione di Garanzia

  1. La Commissione di Garanzia ha il compito di:
  2. a) vigilare sul corretto svolgimento del Congresso nazionale e dei Congressi distrettuali;
  3. b) svolgere le funzioni di organo disciplinare di seconda istanza.
  4. I componenti della Commissione di Garanzia sono in numero di tre e sono nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente.
  5. Il Presidente della Commissione di Garanzia è eletto al proprio interno a maggioranza semplice.
  6. La nomina a membro della Commissione di Garanzia comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico elettivo esecutivo di Movimento a livello provinciale o nazionale.
  7. L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico di membro della Commissione di Garanzia.
  8. In caso di decadenza o dimissioni la Commissione viene integrata dall’Assemblea nazionale su proposta del Presidente.

Sezione C – Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione

  1. Il Collegio dei probiviri di prima istanza può procedere d’ufficio.
  2. Contro la decisione del Collegio dei probiviri è ammesso il ricorso alla Commissione di Garanzia che decide in via definitiva.
  3. Il Collegio dei probiviri, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione. La Commissione di Garanzia può, su ricorso, sospendere l’esecuzione.
  4. È garantita la difesa dell’iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
  5. Il Presidente del Collegio contesta agli interessati gli addebiti con ogni mezzo di comunicazione scritta e in via telematica ritenuto più idoneo.
  6. Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
  7. In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere è devoluta alla Commissione di Garanzia.
  8. Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dal Collegio dei probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma 6 e 7.
  9. Qualora la Commissione di Garanzia non emetta la decisione entro i 60 giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.
  10. L’impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione alla Commissione di Garanzia.
  11. Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri rende esecutiva la decisione.
  12. Per la validità delle decisioni del Collegio dei probiviri o della Commissione di Garanzia è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante.

Sezione D – Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi

  1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e Direttive degli Organi di Movimento, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, il Segretario politico può intervenire nei confronti delle strutture distrettuali e territoriali adottando, sentito il parere della Direzione nazionale, i provvedimenti di sospensione o revoca.
  2. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale.
  3. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla stessa Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento.
  4. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo, in caso di revoca.
  5. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, è attribuita, sentito il Segretario di Distretto territorialmente competente, al Segretario politico, con la medesima procedura prevista al comma 1.
  6. I provvedimenti di scioglimento e chiusura possono concernere anche i Circoli, per le suddette violazioni.
  7. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
  8. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il Segretario politico promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Direzione nazionale, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi dei singoli registri previsti dal presente statuto.

Titolo VII – Norme finali

Art. 29 – Modifiche al presente Statuto, al simbolo e alla denominazione del Partito

  1. Lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati dall’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. L’iniziativa può essere presa dalla Segreteria, e/o dalla Direzione nazionale e/o dall’Assemblea nazionale nelle forme e con le modalità previste per il funzionamento dei suddetti organi.

Art. 30 – Commissariamento e scioglimento

  1. L’Assemblea nazionale al fine di evitare un vuoto di potere può nominare un Commissario reggente del Movimento nel caso in cui il Congresso non riesca ad esprimere una nuova segreteria, con gli stessi poteri spettanti al Segretario ed alla Direzione.
  2. Lo scioglimento del Movimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell’ente ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità connessi alle finalità sociali devono essere deliberati dall’Assemblea nazionale straordinaria a maggioranza di 2/3 dei votanti presenti.

Art. 31 – Disposizioni finali

  1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
  2. Ai componenti gli organi dirigenti del Movimento compete solo il rimborso delle spese varie preventivamente autorizzate secondo regolamento e documentate, qualora previsto dalla natura dell’attività esercitata.

Art. 32 – Norma di chiusura

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.