Decreto “attuativo” dello Statuto: Ecco la “bozza” misteriosa

Visto che non ne parla più nessuno, noi insistiamo. Sono soldi nostri. Regalati allo Stato, tanto per cambiare.

Ecco la “bozza” del nuovo decreto di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Come si può leggere, avevamo ragione.

E infatti:

 

1) Non è un nuovo decreto ma solo un emendamento, anche molto modesto, al vecchio;

2) Non aggiunge né dà certezza di nuove risorse alla Regione;

3) Si limita a “regalare” allo Stato il 29 % della nostra IRPEF in cambio di niente;

4) Nei primi due anni il regalo è ancora maggiore;

5) Che questo 71 % ci sia dato non è nemmeno detto: si rinvia a un decreto attuativo del decreto attuativo;

6) Si dice, nell’art. 2, che la % sarà calcolata non solo sul riscosso, ma anche su tutta l’IRPEF maturata in Sicilia e riscossa altrove, ma ci si dimentica che il successivo art. 4 (abrogato implicitamente per non essere mai stato attuato?), che è ancora in vigore già diceva esattamente la stessa cosa.

Insomma l’ennesima truffa, targata Renzi-Crocetta, a danno della Sicilia, venduta come “vittoria dell’autonomia”.

Buona lettura, e prendetevi un calmante.

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Schema di norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione Statuto della Regione Siciliana”, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”, e in particolare gli articoli 2 e 7;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Ai sensi del primo comma dell’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

          a) i 5,61 decimi per l’anno 2016, il 6,74 decimi per l’anno 2017 e, a decorrere dall’anno 2018, i 7,10 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all’ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

                1) dall’imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

                 2) dall’imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

                 3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 

           b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.”;

b) dopo l’ultimo comma dell’articolo due è inserito il seguente:

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l’attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. “;

c) il secondo comma dell’articolo 7 è abrogato.

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